A) Quadro di riferimento normativo e contrattuale
A.1) Riferimenti normativi e contrattuali relativi all’istituzione della figura dell’RLS - D.Lgs. n. 81/2008
SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
N° 6 articoli (da art. 47 a art. 52)
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1. Premessa
Premesso che Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil ritengono indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l'attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'istituzione diffusa delle Rappresentanze Territoriali dei lavoratori per la sicurezza;